Lo statuto di Diabete Ticino

Statuto

Scopi, sede e durata
 
Art. 1

Con la denominazione "Associazione Ticinese per i Diabetici" viene costituita un'associazione organizzata corporativamente, retta dal presente statuto e dalle disposizioni previste negli articoli 60 e seguenti del CCS. Per tutto quello che concerne le comunicazioni scritte, internet, social media, ecc. si userà la denominazione Diabete Ticino.

Art. 2

L'Associazione Ticinese per i Diabetici (Diabete Ticino) rappresenta una sezione dell' Associazione Svizzera del Diabete (Diabete Svizzera) e opera in conformità agli scopi previsti dai suoi statuti.

Art. 3

L’associazione ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei diabetici nella loro vita quotidiana e nell’ottimizzazione dei rispettivi trattamenti di cura. In particolare si focalizza su:

  • sensibilizzare la popolazione sulla malattia, sulle complicazioni e i fattori di rischio
  • rispondere ai bisogni e alle aspettative delle persone diabetiche
  • favorire lo scambio d’esperienze tra i pazienti diabetici
  • difendere e promuore i diritti e gli interessi dei pazienti
  • contribuire all’educazione terapeutica e nella presa a carico dei pazienti diabetici
  • collaborare nella prevenzione
  • collaborare nella formazione dei professionisti della sanità per le tematiche legate al diabete.

Art. 4

La sede dell'associazione è quella del segretariato.

Art. 5

La durata dell'associazione è illimitata.
 

Membri
 
Art. 6

L’associazione è aperta a tutte le persone diabetiche, ai loro famigliari, ai medici, ai professionistidella sanità e a tutte le persone interessate nella prevenzione della malattia.

Art. 7

Le domande d’ammissione devono essere indirizzate al segretariato o attraverso la registrazione nel sito internet. L’adesione implica il pagamento della tassa annuale stabilita dall’assemblea generale. Il Comitato può rifiutare una richiesta d’ammissione senza dover fornire spiegazioni.

Art. 8

La qualità di membro si perde per decesso e con le dimissioni da comunicare entro 3 mesi prima della fine dell’anno civile.

Art. 9

I membri vengono stralciati dopo 6 mesi dal mancato pagamento della tassa annuale. In casi particolari il Comitato può decidere di escludere un membro. I membri stralciati non hanno più nessun diritto all’attivo sociale.

Tassa, attivo sociale, esercizio contabile
 
Art. 10

Il patrimonio sociale si compone:

  1. delle quote annue pagate dai membri
  2. da donazioni e legati, o contributi volontari da soci individuali (importo minimo Fr. 10.00 all’anno)
  3. da sovvenzioni
  4. di eventuali fondi di riserva
  5. della vendita del materiale
  6. dai contributi di sponsor e istituzioni
  7. da tutte le altre entrate in conformità con gli scopi dell’associazione.

Art. 11

La quota annua è fissata dall'assemblea generale.

Art. 12

Il patrimonio sociale risponde solo agli impegni dell’associazione. I membri non assumono nessuna responsabilità personale.

Art. 13

L'esercizio contabile inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Organi
 
Art. 14

Gli organi dell'associazione sono:

  • I'assemblea generale
  • il comitato
  • la commissione d’esperti
  • l’ufficio esterno di revisione
  • commissioni ad hoc a livello consultivo.

 

L'Assemblea generale

Art. 15

L'assemblea generale si riunisce per una seduta ordinare una volta all’anno entro il 30 aprile. Il Comitato se necessario può indire un’assemblea straordinaria oppure se viene richiesto da almento 1/5 dei membri. Per le decisioni relative all'esclusione di un membro, alla revisione degli statuti o allo scioglimento dell'associazione, è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 16

Il comitato convoca l’assemblea generale attraverso una convocazione scritta ai membri con l’ordine del giorno almeno 15 giorni prima della data stabilita.

Art. 17

  • l’assemblea generale è valida indipendenemente dal numero di membri presenti. E’ gestita dalla/dal Presidente dal vice presidente, o da una/un membro del comitato prende le decisioni con la maggioranza assoluta dei votanti, salvo disposizioni particolari negli statuti
  • trattande individuali devono essere indirizzate al Presidente o al suo vice almeno 15 giorni prima l’assemblea generale
  • ogni membro possiede un diritto di voto.
  • viene redatto un verbale dopo ogni assemblea

Art. 18

L’assemblea genarale ha i seguenti compiti:

  • nomina il Presidente, il suo vice, il segretario e gli altri membri del comitato
  • nomina il Coordinatore della commissione d’esperti (membro di comitato)
  • nomina l’ufficio esterno di revisione
  • dà scarico al comitato della gestione finanziaria
  • fissa l'importo delle quote annue dei soci attivi e individuali
  • approva gli statuti e le relative modifiche
  • si pronuncia sull'esclusione di un membro
  • decide lo scioglimento/liquidazione/fusione dell'associazione
  • delibera su tutti gli oggetti presentati dal comitato o dai singoli membri. Le proposte individuali devono essere presentate per iscritto al Presidente almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Il Comitato
 
Art. 19

Il comitato si compone di almeno 5 membri eletti dall’assemblea generale per una durata di 3 anni. L'assemblea generale nomina il Presidente, il suo vice, il Segretario e il Coordinatore della Commissione d’esperti. La ripartizione dei ruoli dei singoli membri viene presa dal comitato.

Art. 20

Le decisioni di comitato sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti, in caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il comitato ha i seguenti compiti/competenze:

  • applicare le decisioni dell’assemblea generale
  • elaborare il programma annuale
  • nomina la/il direttore della sede
  • verifica gli statuti
  • crea commissioni/gruppi di lavoro per temi importanti
  • controlla l’operato della sede
  • definisce e sottoscrive i contratti
  • pianifica e gestisce l’assemblea generale
  • definisce le strategie e gli obiettivi
  • collabora a stretto contatto con il Presidente, il suo vice, il direttore e il segretario.

Art. 21

Il Comitato definisce i diritti di firma per i documenti che rappresentano l’associazione.

La Commissione d'esperti
 
Art. 22

La Commissione d’esperti si compone di persone specializzate (medici titolari del diploma federale, para-medici e specialisti nel campo della sanità-diabetologia. La Commissione d’esperti lavora in collaoborazione e a stretto contattto con il Comitato. I membri della Commissione d’esperti sono proposti dal Coordinatore e in seguito confermati dal Comitato.

Conflitti d'interessi
 
Art. 23

I membri del Comitato non possono avere o essere in conflitto d’interesse con gli obiettivi e la strategia dell’associazione (sia a livello regionale che svizzero).

Delegati all'Associazione Svizzera
 
Art. 24

Il Presidente del comitato e il Coordinatore della commissione d’esperti rappresentano di regola l'associazione all’assemblea dei delegati dell'Associazione Svizzera del Diabete.

Delegati all'Associazione Svizzera
 
Art. 25

Nel rispetto degli scopi e obiettivi definiti da Diabete Svizzera; Diabete Ticino può fornire supporto strategico in nazioni estere con lo scopo di creare nuove associazioni a tutela dei diabetici (soprattutto in ambito d’informazione).

Scioglimento, liquidazione, fusione
 
Art. 26

Lo scioglimento/fusione della’associazione deve essere approvato da almeno 2/3 dei membri con diritto di voto all’assemblea generale.

In caso di scioglimento/liquidazione dell'Associazione Ticinese per i Diabetici, il patrimonio sociale sarà devoluto all'Associazione Svizzera del Diabete.

L'Assemblea generale del 2 aprile 2016 ha ratificato ed approvato il presente statuto.

 

Raffaele Sciarini Presidente

Alessia Vanoni Bertola Direttrice